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INFORTUNIO SUL LAVORO E INDENNIZZO INAIL

Può capitare a chiunque di farsi male sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro; si pensi ad un’ustione, una frattura, una ferita, un incidente stradale.

Deve esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l’evento lesivo e lo svolgimento dell’attività lavorativa, tanto che la legge comprende all’interno della categoria dell’infortunio sul lavoro anche quello che si verifica nel tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (c.d. infortunio in itinere).

Se l’evento non avviene per esclusiva colpa del danneggiato, quest’ultimo avrà diritto al pagamento da parte dell’Inail di un’indennità giornaliera e, in caso di lesioni permanenti di una certa gravità, anche al pagamento di un indennizzo o di una rendita vitalizia.

E’ prevista nel nostro ordinamento un’assicurazione sociale obbligatoria diretta a tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale prevista dalla Costituzione (art. 38, comma 2), disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., così come integrato dal D.Lgs. n.38 del 2000.

Al lavoratore spettano le prestazioni assicurative di natura sanitaria ed economica stabilite dalla legge: le prestazioni garantite di natura sanitaria comprendono le cure mediche e chirurgiche, inclusi gli accertamenti clinici e la fornitura degli apparecchi di protesi; mentre le prestazioni economiche sono erogate dall’INAIL qualora dall’infortunio sul lavoro e dalla malattia professionale derivino la morte o una lesione personale del lavoratore. In quest’ultimo caso dagli eventi possono conseguire:
– un’inabilità temporanea assoluta al lavoro, cioè l’impedimento assoluto e oggettivo a svolgere la propria attività lavorativa dal momento dell’evento e sino alla guarigione clinica della lesione. Tale condizione garantisce al lavoratore un’assistenza economica per tutta la sua durata;
– un’inabilità permanente parziale o assoluta al lavoro, cioè la perdita permanente, parziale o completa, dell’attitudine al lavoro. Tale condizione viene valutata con criteri medico-legali ed espressa in gradi percentuali d’invalidità permanente (dall’1% al 100%). L’assistenza economica è rapportata ai gradi di danno permanente.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e la procedura da attivare in caso di infortunio sul posto di lavoro, o in occasione di lavoro.

Innanzitutto, perché venga riconosciuto un infortunio indennizzabile dall’Inail, è necessario che il lavoratore abbia subito un trauma accidentale che non gli consenta di riprendere normalmente l’attività lavorativa, necessitando invece di riposo o cure mediche particolari.

In caso di infortunio, affinchè possa intervenire l’Inail, è dunque necessario recarsi immediatamente al Pronto Soccorso per farsi prestare le cure necessarie e rilasciare, dopo aver effettuato tutti i necessari accertamenti, il certificato sanitario che il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro, prontamente avvisato dell’infortunio.

Ricevuto il certificato, il datore dovrà trasmetterlo telematicamente all’Inail (pena sanzioni a suo carico), utilizzando il modello appositamente previsto dalla legge.

Durante la copertura assicurativa, il dipendente dovrà:
– sottoporsi, salvo giustificato motivo, alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL;
– rendersi reperibile alle visite di controllo in determinate orarie solo se previsto dal contratto collettivo applicato.

Cosa fare in caso di rigetto della domanda o parziale riconoscimento dell’indennità da parte dell’INAIL?

Il lavoratore che non ritenga fondato il rifiuto dell’INAIL di corrispondergli le prestazioni o che non concordi con la loro misura, può presentare opposizione amministrativa, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato, seguendo le procedure di cui all’art. 104 del Testo Unico, in merito a:

– il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso
– la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea
– l’inesistenza di danno permanente
– la liquidazione della rendita

L’istanza deve essere presentata, anche per il tramite di un patronato, presso la sede del domicilio del lavoratore e deve contenere: i dati anagrafici, il riferimento all’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento), le motivazioni a sostegno dell’opposizione, allegando il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).

Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia comunque soddisfacente, il lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del Lavoro.
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.