Fissa un appuntamento
Ti confermerò al più presto
LARGO TOSI, 3
20025, Legnano (MI)
LUNEDÌ - VENERDÌ
9.00 - 13.00 e 14.30 - 19.00

Il nostro Blog

LA SEPARAZIONE LEGALE DEI CONIUGI

La SEPARAZIONE LEGALE dei coniugi è un istituto giuridico regolato dal codice civile (articoli 150 e segg.) e da altre norme speciali. Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale ed è, quindi, una situazione temporanea, a cui può seguire o una riconciliazione o un provvedimento di divorzio. Tuttavia, pur non facendo venir meno lo status di coniuge, la sentenza (ovvero il decreto di omologazione) che pronuncia la separazione incide sui diritti e i doveri dei coniugi: vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente debole.

Avendo la separazione carattere transitorio, è possibile riconciliarsi facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.), semplicemente riprendendo la coabitazione. Per rendere formale la riconciliazione, oltre all’accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un’apposita dichiarazione.

La separazione legale dei coniugi può essere consensuale oppure giudiziale.

1) Con la separazione consensuale i coniugi, di comune accordo, decidono di separarsi e di regolamentare i loro rapporti (patrimoniali, inerenti la prole, il mantenimento, la casa coniugale etc.), concordando condizioni che potranno anche essere successivamente modificate o revocate qualora intervengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

I coniugi possono separarsi consensualmente seguendo diverse strade.

a) La prima strada per separarsi consensualmente è quella di rivolgersi ad un avvocato il quale provvederà a depositare il ricorso congiunto in Tribunale; seguirà la fissazione dell’udienza presidenziale alla quale i coniugi dovranno presenziare personalmente per il tentativo obbligatorio di conciliazione e, ove questo non produca effetti, per confermare le condizioni concordate nel ricorso congiunto. Una volta conclusa l’udienza e sottoscritto il verbale, il Tribunale omologherà la separazione ed il Pubblico Ministero porrà il proprio visto, anche per l’eventuale tutela dei figli minori.
La comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.

Essendo una procedura giudiziale è possibile, per i meno abbienti, ricorrere all’ausilio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

b) Dal 2014 (L. 162/2014) è possibile anche separarsi consensualmente in Comune, quindi senza rivolgersi ad un avvocato, pur se con dei limiti. La procedura in Comune, infatti, non può essere presentata in presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap o in caso si desideri definire questioni patrimoniali importanti quali ad esempio trasferimenti di proprietà di immobili, auto etc.

c) Sempre dal 2014 (L. 162/2014) è, inoltre, possibile separarsi consensualmente attraverso la procedura di negoziazione assistita la quale si attua senza l’intervento di un Giudice ma per il tramite di legali (almeno uno per coniuge), mediante invito rivolto all’altro coniuge a voler stipulare, entro 30 giorni, un accordo di negoziazione assistita al fine di raggiungere un accordo per la separazione. La negoziazione assistita può essere svolta anche in presenza di figli minori, economicamente non autosufficienti o portatori di handicap, oppure in caso di accordi patrimoniali importanti come trasferimenti di proprietà.

L’accordo così redatto, insieme ai documenti che attestano il matrimonio ed i dati anagrafici e reddituali dei coniugi, nonché dei figli se presenti, deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, a cura dei legali, al P.M. presso il Tribunale competente per la verifica.
Quando i coniugi non hanno figli minori o maggiorenni bisognosi di protezione, effettuati gli opportuni controlli, il P.M. rilascia agli avvocati il nullaosta da trasmettere all’Ufficiale di Stato civile. Nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano figli, il P.M. verificato che l’accordo non leda i loro interessi, lo autorizza e ne dispone la comunicazione all’Ufficiale di stato civile
L’accordo, trasmesso all’ufficiale di stato civile, produce gli stessi effetti del provvedimento giudiziale che dispone la separazione, il divorzio, o la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

2) Qualora non vi sia accordo trai coniugi, gli stessi dovranno procedere mediante una separazione giudiziale, la quale ha inizio mediante deposito di un ricorso per separazione avanti al Presidente del Tribunale, da parte di un coniuge, nel quale dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la situazione famigliare, compresa l’esistenza di prole.

Il Presidente del Tribunale, accolto il ricorso, fisserà con decreto l’udienza di comparizione dei coniugi nel corso della quale verranno sentite le parti, prima separatamente, poi congiuntamente, e si tenterà la conciliazione. Se questa non avviene, con le stesse modalità previste per la separazione consensuale, l’organo giudicante investito adotterà eventuali provvedimenti necessari ed urgenti a tutela del coniuge debole e dei figli, con nomina del giudice istruttore che istruirà la causa e con fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e trattazione davanti a quest’ultimo.
Detto procedimento si svolge secondo le forme del rito ordinario sino all’emissione della sentenza.

La separazione giudiziale, anche in corso di causa, potrà essere trasformata in separazione consensuale; non si potrà, invece, verificare il contrario.

In caso di separazione giudiziale è possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata la violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, collaborazione tra i coniugi, mantenimento e cura della prole, etc.) da parte di uno dei coniugi; qualora lo stesso addebito sia riconosciuto a carico di uno dei coniugi, questi non avrà diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perderà la maggior parte dei diritti successori.

Anche in questo caso, è possibile per i coniugi meno abbienti ricorrere all’ausilio del gratuito patrocinio.

A chi è separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché giuridicamente non è venuto meno lo status di coniuge.

Per ciò che riguarda i diritti successori, si precisa che il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato. In relazione all’eredità, continuerà quindi a godere della stessa posizione che rivestiva in presenza del vincolo matrimoniale, salvo il caso in cui al coniuge superstite sia stata addebitata la separazione.

Con il DIVORZIO (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale.

Anche la procedura di divorzio potrà essere consensuale oppure giudiziale.

Per poter divorziare è necessario attendere sei mesi, se la separazione è stata di tipo consensuale, oppure 12 mesi, se la separazione è stata di tipo giudiziale.

Con il divorzio i coniugi cessano di avere reciproci diritti e doveri sia dal punto di vista personale che patrimoniale, salvo un dovere di assistenza materiale nei confronti dell’ex coniuge economicamente più debole.

Anche dopo il divorzio permangono alcuni diritti economici in capo al coniuge divorziato che non si sia risposato, quali il diritto di percepire, in determinati casi, il 40% del TFR dell’ex coniuge.

Solo a seguito di divorzio il coniuge potrà pervenire a nuove nozze.

Lo Studio Legale rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti e per seguire il Cliente interessato in un percorso sicuramente difficile e delicato, soprattutto quando si tratta di porre fine ad una relazione di lunga durata o nella quale sono coinvolti anche gli interessi dei figli, in particolar modo se minori.